Art. 2 — Trasferimento del personale degli uffici della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
Al fine di consentire l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla Motorizzazione civile, il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso l'Ufficio periferico di cui all'articolo 1, e' trasferito con la medesima decorrenza alle dipendenze della regione. Al personale trasferito e' garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, secondo le modalita' stabilite dalle norme regionali. La determinazione della partecipazione erariale relativa al trasferimento del personale di cui al comma 1 fara' comunque riferimento al numero dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 4 febbraio 2008
