Ai prestatori specializzati di servizi per le cripto-attivita' si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dalla parte II, titolo IV, capo II del TUF per le SIM diverse da quelle di classe 1, intendendosi le disposizioni del TUB ivi richiamate riferite ai prestatori di servizi per le cripto-attivita' in luogo delle banche, e l'espressione «strumenti finanziari» riferita alle cripto-attivita', agli strumenti finanziari e al denaro fatto salvo quanto disposto dal comma 3 e quanto previsto dall'articolo 27 del presente decreto. Quando a un prestatore specializzato di servizi per le cripto-attivita' autorizzato in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e' revocata l'autorizzazione all'attivita' da parte dell'autorita' competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal comma 1. Ai soggetti che esercitano congiuntamente le sole attivita' autorizzate ai sensi degli articoli 16, paragrafo 1, lettera a), e 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, nonche' le attivita' connesse e strumentali, si applica la disciplina delle crisi prevista dal capo I, sezione III.

Testo vigente dal 13 settembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129~art29 · fonte del testo

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