Art. 19 — Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
All'articolo 46, commi 5 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e' aggiunto il seguente periodo: «In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 giugno 2017, n. 205, per gli anni 2018, 2019 e 2020, non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo del presente comma.».
Testo vigente dal 2 novembre 2018
