Art. 2 — Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)vitello: un animale della specie bovina di eta' inferiore a sei mesi;
- b)azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati o detenuti anche temporaneamente.
Testo vigente dal 4 agosto 2011
