Art. 2 — Definizioni
Ai sensi del presente decreto si intende per:
- a)suino: un animale della specie suina, di qualsiasi eta', allevato per la riproduzione o l'ingrasso;
- b)verro: un suino di sesso maschile che ha raggiunto la puberta' ed e' destinato alla riproduzione;
- c)scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la puberta', ma non ha ancora partorito;
- d)scrofa: un suino di sesso femminile che ha gia' partorito una prima volta;
- e)scrofa in allattamento: un suino di sesso femminile nel periodo tra la fase perinatale e lo svezzamento dei lattonzoli;
- f)scrofa asciutta e gravida: una scrofa nel periodo tra lo svezzamento e la fase perinatale;
- g)lattonzolo: un suino dalla nascita allo svezzamento;
- h)suinetto: un suino dallo svezzamento all'eta' di 10 settimane;
- i)suino all'ingrasso: un suino dall'eta' di 10 settimane alla macellazione o all'impiego come riproduttore;
- l)azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati o detenuti, anche temporaneamente.
Testo vigente dal 2 agosto 2011
