Art. 4 — Trasferimento di risorse strumentali ed organizzative
Per l'esercizio delle funzioni trasferite, la regione accede ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta e' di competenza del Ministero della salute, secondo le modalita' di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sono trasferiti anche la documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite, ad eccezione di quelli relativi ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3.
Testo vigente dal 8 luglio 2005
