Art. 3 — Trasferimento di risorse strumentali ed organizzative
Per l'esercizio delle funzioni trasferite, la regione accede, secondo modalita' concordate con il Ministero della salute, ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta e' di competenza del medesimo. Sono trasferiti anche la documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite, ad eccezione di quelli relativi ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3.
Testo vigente dal 18 febbraio 2008
