Art. 8 — Condizioni generali per la commercializzazione
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)). Le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, numeri 1) e 2) della direttiva 2001/18/CE, possono essere immessi sul mercato solo se l'organismo geneticamente modificato e' stato autorizzato in conformita' a tale direttiva o al regolamento (CE) n. 1829/2003. Le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato devono essere detenuti, prodotti e coltivati nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)).
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 2011 al 12 marzo 2021. 312 parole tolte, 40 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Fatte salve le norme in materia fitosanitaria di cui decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, possono essere commercializzati soltanto da fornitori riconosciuti e se:
tolto: a) soddisfano i requisiti fissati ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
tolto: b) sono accompagnati da un documento rilasciato dal fornitore conformemente alle condizioni fissate ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
tolto: c) fanno riferimento ad una varieta' ufficialmente iscritta appartenente ai generi ed alle specie di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, oppure ad una varieta' ufficialmente iscritta in almeno uno Stato membro, se appartenente a generi o specie diversi da quelli di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195.aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18. Le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi costituiti da … coltivati nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.tolto: Qualora i prodotti ottenuti dalle piantine di ortaggi o dai materiali di moltiplicazione di ortaggi siano destinati ad essere utilizzati in qualita' di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 o in qualita' di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento. Fatte salve le norme in materia fitosanitaria di cui decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 non si applica alle piantine di ortaggi ed ai materiali di moltiplicazione destinati a:
tolto: a) prove o a scopi scientifici; o a b)
tolto: a lavori di selezione; o a c)
tolto: contribuire alla conservazione della diversita' genetica. Le modalita' di applicazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5, sono adottate ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzanoaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;124~art8 · fonte del testo
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