Art. 16 — Ricorsi al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato

(( Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonche' in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13, comma 7, e' ammesso ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica degli stessi. 2. Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente dell'Ispettorato del lavoro ed e' deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente trasmessa dall'organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto)) 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149

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Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, ha disposto (con l'art. 11, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. medesimo.

Testo vigente dal 24 settembre 2015

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 16, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14193/2026

    14 maggio 2026

    In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia di lavoro e previdenza, la riformulazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 124 del 2004 operata dal d.lgs. n. 149 del 2015 - che ha fatto venir meno l'effetto interruttivo-sospensivo del decorso del termine di decadenza fino alla definizione, anche con il silenzio-rigetto, del procedimento amministrativo, che la previgente disciplina ricollegava alla proposizione del ricorso amministrativo - è applicabile, in forza del principio tempus regit actum, trattandosi di norma processuale, anche ai ricorsi amministrativi proposti in data antecedente alla sua entrata in vigore, fissata a decorrere dall'1° gennaio 2017, che a tale data non fossero stati ancora decisi o per i quali non fosse ancora decorso il termine di 60 giorni per la formazione del silenzio-rigetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta con ricorso giudiziario depositato in data 6 marzo 2017, ossia oltre i trenta giorni decorrenti dal 1° gennaio 2017, non essendosi ancora formato il silenzio-rigetto sul ricorso amministrativo del 9 dicembre 2016).

    Art. 16

    Rassegna di maggio 2026, p. 193 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 24 settembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 2004 al 24 settembre 2015. 125 parole tolte, 53 parole aggiunte.

tolto: Nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Direzione provinciale del lavoro, fermo restando il ricorso in opposizioneaggiunto: Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonche' in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo tolto: 22 della medesima legge aggiunto: 13, comma 7, e' ammesso ricorso tolto: in via alternativa davanti al direttore della tolto: direzione regionale aggiunto: sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica tolto: della stessa, salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, per il quale si procede ai sensi dell'articolo 17 aggiunto: degli stessi. 2. Il ricorso va inoltrato alla tolto: direzione regionale aggiunto: sede territoriale competente dell'Ispettorato del lavoro ed e' deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente tolto: e di quella in possesso dell'Amministrazione aggiunto: tempestivamente trasmessa dall'organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respintotolto: . Il ricorso non sospende l'esecutivita' dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione. Il termine di cui all'articolo 22 della citata legge n. 689 del 1981, decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l'importo dell'ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149

    Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, ha disposto (con l'art. 11, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. medesimo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-04-23;124~art16 · fonte del testo

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