(( Presso le competenti sedi territoriali dell'Ispettorato e' costituito il Comitato per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che la presiede, dal direttore dell'INPS e dal direttore dell'INAIL del capoluogo di regione dove ha sede l'Ispettorato competente. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio. 2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, sono inoltrati entro 30 giorni dalla notifica degli stessi alla sede territoriale competente dell'Ispettorato e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Ispettorato. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.)) 7

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150

5

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

Corte Costituzionale

6

La Corte Costituzionale con sentenza 3 - 5 giugno 2013, n. 119 (in G.U. 1a s.s. 12/06/2013, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150, nella parte in cui dispone che il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende anziche' interrompe il termine di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981.

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149

7

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, ha disposto (con l'art. 11, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. medesimo.

Testo vigente dal 24 settembre 2015

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 119/2013

    Ha colpito questo articolo
    5 giugno 2013

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale art. 17, comma 3, del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. La norma impugnata stabilisce che la proposizione del ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro avverso le ordinanze-ingiunzioni per violazione di norme in materia di lavoro, "sospende" - anziché interrompere - il termine di cui all'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ipotizzato eccesso di delega - prospettato in relazione all'art. 8, comma 2, lett. d ) della legge 14 febbraio 2003, n. 30» - è insussistente. Tale ultima norma stabilisce i principi e criteri direttivi, nel rispetto dei quali va esercitata la delega di cui al comma 1, e alla lett. d ) del comma 2 prevede la «semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro». Secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega, sicché la valutazione dell'eccesso di delega va fatta in rapporto alla ratio della delega, onde stabilire se la norma delegata sia con questa coerente. Nella specie, a fronte di una delega legislativa formulata in termini molto ampi, la previsione di due nuove ipotesi di ricorsi amministrativi (di cui agli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 123 del 2004) appare coerente con la ratio della delega perché comporta l'introduzione di forme semplificate di procedimenti sanzionatori amministrativi, il che non esclude che nella struttura attuativa del procedimento, siano rinvenibili criticità suscettibili di violare parametri costituzionali diversi dagli artt. 76 e 77 Cost. - Sull'eccesso di delega: sentenze nn. 272/2012, 230/2010, 426/2008 e 112/2008.

    Art. 17 Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro · Art. 8 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 24 settembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 2013 al 24 settembre 2015. 99 parole tolte, 42 parole aggiunte.

Presso tolto: la direzione regionale del lavoro aggiunto: le competenti sedi territoriali dell'Ispettorato e' costituito il Comitato tolto: regionale per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della tolto: direzione regionale aggiunto: sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che la presiede, dal tolto: Direttore regionale aggiunto: direttore dell'INPS e dal tolto: Direttore regionale dell'INAIL aggiunto: direttore dell'INAIL del capoluogo di regione dove ha sede l'Ispettorato competente. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di … si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio. aggiunto: 2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento tolto: e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali aggiunto: dell'Ispettorato nazionale del lavoro e tolto: avverso i verbali aggiunto: gli atti di accertamento degli tolto: istituti aggiunto: Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, tolto: vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro aggiunto: sono inoltrati entro 30 giorni dalla notifica degli stessi alla sede territoriale competente dell'Ispettorato e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 … dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso tolto: dell'Amministrazione aggiunto: dell'Ispettorato. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respintotolto: . Il ricorso non sospende l'esecutivita' dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149

    Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, ha disposto (con l'art. 11, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. medesimo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-04-23;124~art17 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari