Art. 8 — Modificazioni all'articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690
Dopo il secondo comma dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690, sono aggiunti i seguenti: «Per l'attribuzione alla regione del contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti in Valle d'Aosta, gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi stessi le somme da versare distintamente alla regione con le stesse modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, nonche' dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 luglio 2010, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Le disposizioni del presente comma hanno effetto dal 1° gennaio 2011 e si applicano con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, relativo alle modalita' di versamento dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, dopo le parole: «ad eccezione di quelle riscosse nell'ambito» sono aggiunte le seguenti: «della regione Valle d'Aosta e» e dopo le parole: «alle province stesse» sono aggiunte le seguenti: «nonche' alla Regione.».
Testo vigente dal 28 febbraio 2011
