Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati:
- a)gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, l'Allegato I, l'Allegato II e l'Allegato III del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614;
- b)l'articolo 13 della legge 25 ottobre 1978, n. 690;
- c)l'articolo 4, l'Allegato I, l'Allegato II e l'Allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391;
- d)il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, di attuazione della direttiva 80/232/CEE;
- e)l'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, e successive modificazioni;
- f)l'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 1° marzo 1988, n. 131;
- g)l'Allegato I al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 106. Sono abrogate le disposizioni in materia di quantita' nominali dei prodotti preconfezionati contrastanti o incompatibili con il presente decreto.
Testo vigente dal 15 febbraio 2010
