Art. 4 — Generatori di aerosol
I generatori di aerosol, come definiti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, recante attuazione della direttiva 75/324/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, recano l'indicazione della capacita' nominale totale del loro contenitore. Tale indicazione e' fatta in modo da evitare confusione con il volume nominale del loro contenuto. In deroga all'articolo 4, primo comma, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982, i generatori di aerosol possono non recare l'indicazione della quantita' nominale espressa in massa del loro contenuto.
Testo vigente dal 15 febbraio 2010
