Art. 2 — Libera circolazione delle merci
Fatto salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 3 e 4, non e' possibile rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti in imballaggi preconfezionati per motivi attinenti alle quantita' nominali degli imballaggi. Nel rispetto dei principi enunciati nel Trattato che istituisce la Comunita' europea ed in particolare quelli relativi alla libera circolazione delle merci, le quantita' nominali obbligatorie previste per il latte e la pasta secca continuano ad esserlo fino all'11 ottobre 2012.
Testo vigente dal 15 febbraio 2010
