Art. 5 — Imballaggi multipli e imballaggi preconfezionati costituiti da imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente
Ai fini dell'articolo 3, qualora due o piu' imballaggi preconfezionati singoli costituiscano un imballaggio multiplo, le quantita' nominali elencate nel numero 1 dell'Allegato I si applicano a ciascun imballaggio preconfezionato singolo. Qualora un imballaggio preconfezionato sia costituito da due o piu' imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente, le quantita' nominali elencate nel numero 1 dell'Allegato I si applicano all'imballaggio preconfezionato.
Testo vigente dal 15 febbraio 2010
