Art. 11-quinquies — Organo competente a ricevere l'istanza di ammissione anticipata e nomina dell'avvocato
L'istanza per l'ammissione anticipata e' presentata, personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia. ((L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, e' tenuto, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.)) Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il Consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilita', ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene da' immediata comunicazione. ((Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata e' trasmessa all'ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.)) Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato ((...)). ((Quando l'avvocato nominato dall'interessato e' iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello di cui al comma 1 non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dai parametri forensi.)) 7 8
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
7con decorrenza dal 30 giugno 2023
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 41, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
8con decorrenza dal 30 giugno 2023
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e l), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".
Testo vigente dal 25 gennaio 2025
