Art. 14 — Clausola di invarianza finanziaria
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b), e dall'articolo 12, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 1 luglio 2026
