Art. 4 — Modifiche al Capo IX
Alla rubrica del Capo IX, dopo la parola: «dimissioni» e' inserita la seguente: «e». Al comma 4 dell'articolo 54 del testo unico dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, salva l'ipotesi di collocamento in mobilita' a seguito della cessazione dell'attivita' dell'azienda di cui al comma 3, lettera b),». Dopo il comma 4 dell'articolo 56 del testo unico e' inserito il seguente: «4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 54, comma 8. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
Testo vigente dal 27 maggio 2003
