Art. 9 — Modifiche al Capo XVI
All'articolo 85 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2 la lettera k) e' sostituita dalla seguente: «k) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002;»;
- b)al comma 2 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «r-bis) il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e successive modificazioni.». All'articolo 86 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla lettera t) del comma 2 le parole: «e gli articoli 14, 17 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «e l'articolo 14»;
- b)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo unico.».
Testo vigente dal 27 maggio 2003
