All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito denominato: «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1 dopo le parole: «determinato o» sono inserite le seguenti: «utilizzare personale con contratto»;
  • b)al comma 2 dopo le parole: «determinato e» e' inserita la seguente: «l'utilizzazione».

Testo vigente dal 27 maggio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-23;115~art1 · fonte del testo

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