Art. 3 — Modifiche al Capo VI
La rubrica del Capo VI del testo unico e' sostituita dal seguente: «Riposi, permessi e congedi». Al comma 5 dell'articolo 42 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo le parole: «all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»;
- b)all'ultimo periodo le parole: «all'articolo 33» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3,».
Testo vigente dal 27 maggio 2003
