Art. 29 — Modifiche all'articolo 67 del codice della giustizia contabile - Invito a fornire deduzioni
All'articolo 67 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 5, le parole «dall'articolo 86» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 68»;
- b)al comma 7, dopo le parole «a seguito delle controdeduzioni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, che non richiedono l'emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati».
Testo vigente dal 16 ottobre 2019
