Art. 1 — Oggetto e finalità
Il presente decreto stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attivita' commerciale. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalita':
- a)la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta' di impresa e la libera circolazione delle merci;
- b)la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilita' di approvvigionamento, al servizio di prossimita', all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
- c)l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonche' l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- d)il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- e)la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari.
Testo vigente dal 24 aprile 1998
