I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalita' idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore e' sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi gia' impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unita' di misura.

Testo vigente dal 24 aprile 1998

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 14, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14826/2025

    3 giugno 2025
    • Commercio

    In tema di disciplina del commercio, la disposizione di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 114 del 1998 - a norma della quale i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine, all'ingresso del locale o nelle immediate adiacenze devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo - è violata nel caso in cui il costo venga indicato su un cartellino collocato all'interno dell'oggetto, nella specie all'interno di capi di abbigliamento, e ciò in quanto tale modalità, se è idonea ad assicurare la immediata riferibilità del prezzo all'oggetto, non ne consente la diretta visibilità, che invece la norma intende garantire.

    Art. 14 · Art. 1 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio

    Rassegna di giugno 2025, p. 42 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114~art14 · fonte del testo

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