Art. 6 — Commissione consultiva

((La commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657, esprime pareri in materia:))

  • a)((di individuazione e determinazione deg1i ambiti territoriali delle concessioni;))
  • b)((di determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio;))
  • c)((di procedure di conferimento delle concessioni;))
  • d)((di criteri generali relativi al funzionamento del servizio nazionale della riscossione e all'attivita' degli intermediari della riscossione;))
  • e)((di adozione di regolamenti e atti amministrativi generali.)) ((La commissione, altresi', a richiesta deg1i enti interessati, esprime pareri su atti e questioni attinenti al servizio della riscossione.)) La commissione si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo seguente e, ove necessario, di volta in volta su singole questioni puo' consultare singoli concessionari o rappresentanti della categoria e puo' ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi di costi e di bilanci. Puo' anche acquisire, tramite la Direzione centrale per la riscossione, dati e informazioni relativi alle diverse forme di riscossione e all'andamento delle gestioni. L'affidamento degli incarichi di consulenza e' disposto con provvedimento ministeriale su proposta del presidente della commissione: gli incarichi devono essere a tempo determinato e la loro durata non puo' superare l'anno finanziario. Con lo stesso o con successivo decreto e' determinato il compenso da corrispondere in relazione alla durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato; il compenso e' corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non possono essere affidati incarichi di consulenza a dipendenti dei Ministeri delle finanze, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in attivita' di servizio ovvero in quiescenza da meno di due anni. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non piu' di una volta, ferme restando le disposizioni in materia di limite massimo di eta' previsto per il pubblico impiego. La nomina a componente della commissione degli esperti e' incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio obbligatorio tra i concessionari del servizio della riscossione. Le regole di funzionamento della commissione sono stabilite, su proposta della commissione stessa, con apposito decreto ministeriale.

Testo vigente dal 9 giugno 2001 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 giugno 2001

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1999 al 9 giugno 2001. 70 parole tolte, 40 parole aggiunte in 6 capoversi.

La commissione consultiva per la riscossionetolto: , di cui all'articolo 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657, esprime pareri in materia tolto: di:

a) aggiunto: di individuazione e determinazione tolto: degli aggiunto: deg1i ambiti territoriali delle concessioni tolto: e delle successive modificazioni;

b) aggiunto: di determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio;

c) aggiunto: di procedure di conferimento delle concessioni tolto: e di affidamento degli incarichi di commissario straordinario, nonche' fusioni e scissioni delle societa' concessionarie;

d) tolto: vigilanza sull'attivita' dei concessionari, sulla tempestivita' ed efficienza della riscossione, con facolta' propositiva in materia di revoca e di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei concessionari, compresa la decadenza dalla concessione aggiunto: di criteri generali relativi al funzionamento del servizio nazionale della riscossione e all'attivita' degli intermediari della riscossione;

aggiunto: e) di adozione di regolamenti e atti amministrativi generali. La commissione, altresi', a richiesta tolto: degli enti creditori esprime pareri in ordine a controversie relative al rapporto concessorio e su ogni altra questione attinente aggiunto: deg1i enti interessati, esprime pareri su atti e questioni attinenti al servizio della riscossione. La commissione si avvale della segreteria tecnica di cui …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art6 · fonte del testo

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