Art. 7 — Segreteria tecnica
La segreteria tecnica della commissione consultiva e' composta da personale dei ruoli dell'amministrazione finanziaria. La segreteria ha compiti di istruzione degli affari affidati alla commissione consultiva e cura in particolare:
- a)la raccolta, l'analisi e l'istruzione del materiale documentale per lo svolgimento dell'attivita' della commissione;
- b)i rapporti della commissione con la Direzione centrale per la riscossione e con gli uffici ed enti interessati alle procedure della riscossione;
- c)la comunicazione ai membri della commissione dell'ordine del giorno dei lavori e la redazione dei verbali delle sedute. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, relativamente alla dotazione organizzativa e di personale della segreteria tecnica, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Testo vigente dal 27 aprile 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
