Art. 50 — Atti compiuti da personale non autorizzato
Ferme le eventuali sanzioni penali, il concessionario che fa eseguire notificazioni o atti esecutivi da ufficiali della riscossione o messi notificatori non abilitati o non autorizzati e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti. L'ufficiale della riscossione o il messo notificatore che fa eseguire atti da soggetti non abilitati e' punito, salve le eventuali sanzioni penali, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire centomila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.
Testo vigente dal 27 aprile 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
