Art. 46 — Principio di legalità ed altri principi generali in tema di sanzioni
Alle violazioni commesse dai concessionari si applicano i principi di cui al capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le espresse deroghe al principio di specialita' stabilite dagli articoli 47 e 50. ((Se la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita' diverse, si applica la legge piu' favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.))
Testo vigente dal 9 giugno 2001 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
