Art. 48 — Ritardo nell'esecuzione della restituzione di somme dichiarate indebite
Il concessionario che, senza giustificato motivo, non esegue, in tutto o in parte, entro (( i termini di cui all'articolo 26, comma 1-bis)) la restituzione delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a tali somme ed e' tenuto a corrispondere al soggetto che ha diritto gli interessi legali dal giorno successivo a quello in cui la restituzione avrebbe dovuto essere effettuata.
Testo vigente dal 1 dicembre 2007 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
