Art. 49 — Ritardo o omissione di riversamento dal concessionario delegato al concessionario delegante
((In caso di delega di riscossione, al concessionario delegato che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze il riversamento al concessionario delegante delle somme riscosse, si applicano le disposizioni dell'articolo 47)).
Testo vigente dal 9 giugno 2001 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
