Art. 57-bis — Somme anticipate dai concessionari
Fino all'emanazione del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previsto dall'articolo 26, comma 3, il rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite e' eseguito, con le modalita' in vigore al 30 giugno 1999. La restituzione ai concessionari delle somme da essi anticipate ai sensi del comma 1 e' disposta con provvedimenti che autorizzano gli stessi concessionari ad utilizzare tali somme in diminuzione dai versamenti in Tesoreria dei tributi riscossi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. 26
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 13 settembre 2019
26Il Decreto 13 settembre 2019 (in G.U. 13/12/2019, n. 292) ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "A decorrere dalla data di cui al comma 1, vengono meno le modalita' transitorie di cui all'art. 57-bis del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112".
Testo vigente dal 28 dicembre 2019 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
