Art. 34 — Rinuncia all'insinuazione
Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti i casi e le modalita' con cui si puo' rinunciare alla domanda di ammissione al passivo.
Testo vigente dal 27 aprile 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
