Art. 1 — Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)"ufficio": la struttura dell'ente creditore incaricata della gestione delle attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo;
- b)"quota": l'importo complessivamente iscritto in uno stesso ruolo a carico di un debitore;
- c)"ambito": la circoscrizione territoriale nella quale il concessionario o il commissario governativo gestisce il servizio di riscossione.
Testo vigente dal 27 aprile 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
