In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 e' sempre disposta la confisca degli esemplari; le spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca. A seguito della confisca di esemplari vivi, di cui al comma 1, viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES, nel seguente ordine di priorita':

  • a)il loro rinvio, a spese dell'importatore, allo Stato esportatore;
  • b)l'affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere;
  • c)la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che i detti esemplari non siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione. Per gli esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, di cui al comma 1, oggetto del provvedimento di confisca, viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES:
  • a)la conservazione a fini didattici o scientifici, o la loro distruzione;
  • b)la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che gli esemplari o i prodotti da essi derivati non siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione. Il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato assicura, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, la conservazione degli esemplari morti, delle loro parti o prodotti derivati, di cui al comma 3, salva diversa determinazione della Commissione scientifica CITES. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro del commercio con l'estero, e' istituita presso il Ministero dell'ambiente la Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

Testo vigente dal 26 luglio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 26 luglio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1993 al 26 luglio 2001. 85 parole tolte, 212 parole aggiunte in 6 capoversi.

In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 e' aggiunto: sempre disposta la confisca degli esemplari tolto: vivi o morti degli animali selvatici o delle piante ovvero delle loro parti o prodotti derivati. Nel casoaggiunto: ; le spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca. A seguito della confisca di esemplari vivi tolto: e' dispostoaggiunto: , di cui al comma 1, viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES, nel seguente ordine di priorita':

aggiunto: a) il loro rinvio tolto: allo Stato esportatore, a spese tolto: del detentore, o aggiunto: dell'importatore, allo Stato esportatore;

aggiunto: b) l'affidamento a strutture pubbliche o private, tolto: in grado di curarne il mantenimento a scopi didattici e la sopravvivenza, sentita la commissione scientifica aggiunto: anche estere;

aggiunto: c) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che i detti esemplari non siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione. Per gli esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, di cui al comma tolto: 2. Nel caso di esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, il Servizio certificazione aggiunto: 1, oggetto del provvedimento di confisca, viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES:

aggiunto: a) la conservazione a fini didattici o scientifici, o la loro distruzione;

aggiunto: b) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che gli esemplari o i prodotti da essi derivati non siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione. Il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato tolto: ne assicura la conservazione a fini didattico-scientifici e, ove necessario, provvede alla loro distruzione, sentita la commissione scientifica aggiunto: assicura, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, la conservazione degli esemplari morti, delle loro parti o prodotti derivati, di cui al comma tolto: 2 aggiunto: 3, salva diversa determinazione della Commissione scientifica CITES. Con decreto del Ministro dell'ambiente, tolto: emanato aggiunto: adottato di concerto con il Ministro tolto: dell'agricoltura e delle foreste, aggiunto: delle politiche agricole e forestali e con il Ministro tolto: della sanita' aggiunto: del commercio con l'estero, e' istituita presso il Ministero dell'ambiente la tolto: commissione aggiunto: Commissione scientifica per l'applicazione della tolto: convenzione aggiunto: Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1992-02-07;150~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari