Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

  • a)le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio;
  • b)le esposizioni universali;
  • c)il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale;
  • d)la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;
  • e)il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale.
  • f)l'attivita' regolamentare in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di commercio dei pubblici esercizi, d'intesa con le regioni. 10 Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

10

La Corte Costituzionale, con sentenza 6-26 giugno 2001, n. 206 (in G.U. 1a s.s. 4/7/2001, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della lettera f) del comma 1 del presente articolo, aggiunta dall'art. 6 del decreto legislativo n. 443 del 1999.

Testo vigente dal 5 luglio 2001

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 206/2001

    Ha colpito questo articolo
    26 giugno 2001

    È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con i principi della delega legislativa e, quindi, con l'art. 76 della Costituzione - l'art. 40, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, lettera, questa, aggiunta dall'art. 6 del decreto legislativo n. 443 del 1999. Infatti la generica riserva allo Stato della "potestà regolamentare" (benché da esercitarsi "d'intesa con le Regioni") in una singola materia o submateria - quella dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande - che forma oggetto, in base alla legge di delega, del conferimento di funzioni amministrative alle Regioni, contrasta con la generale previsione di attribuzione alle Regioni di una potestà normativa di attuazione della legislazione statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. - Sulla materia del commercio, nel cui ambito sono espressamente comprese, fra l'altro, "l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti" e "l'attività di commercio dei pubblici esercizi", cfr. sentenza n. 205/2001 (richiamata). - Sulla potestà attuativa destinata a esplicarsi in ordine ad aspetti della materia rimasti alla competenza dello Stato, v. sentenza (richiamata) n. 159/2001. - Sulle norme regolamentari statali efficaci fino a quando la Regione non adotti, nella stessa materia, proprie norme di attuazione, v. sentenza (richiamata) n. 165/1989.

    Art. 25 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali · Art. 3 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 · Art. 40 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali · Art. 6 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 5 luglio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1999 al 5 luglio 2001.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 6-26 giugno 2001, n. 206 (in G.U. 1a s.s. 4/7/2001, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della lettera f) del comma 1 del presente articolo, aggiunta dall'art. 6 del decreto legislativo n. 443 del 1999.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art40 · fonte del testo

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