Art. 40 — Funzioni e compiti conservati allo Stato
Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
- a)le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio;
- b)le esposizioni universali;
- c)il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale;
- d)la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;
- e)il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale.
- f)l'attivita' regolamentare in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di commercio dei pubblici esercizi, d'intesa con le regioni. 10 Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
10La Corte Costituzionale, con sentenza 6-26 giugno 2001, n. 206 (in G.U. 1a s.s. 4/7/2001, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della lettera f) del comma 1 del presente articolo, aggiunta dall'art. 6 del decreto legislativo n. 443 del 1999.
Testo vigente dal 5 luglio 2001
