Art. 11 — Funzioni della regione
Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative relative:
- a)al riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale, nonche' al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento;
- b)alla pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;
- c)alla promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio;
- d)alla definizione di interventi per l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese del settore del commercio e per la qualificazione della rete di vendita e dei servizi connessi;
- e)al coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche;
- f)agli enti fieristici di Milano, Verona e Bari. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.
Testo vigente dal 3 maggio 2001
