È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con i principi della delega legislativa e, quindi, con l'art. 76 della Costituzione - l'art. 40, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, lettera, questa, aggiunta dall'art. 6 del decreto legislativo n. 443 del 1999. Infatti la generica riserva allo Stato della "potestà regolamentare" (benché da esercitarsi "d'intesa con le Regioni") in una singola materia o submateria - quella dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande - che forma oggetto, in base alla legge di delega, del conferimento di funzioni amministrative alle Regioni, contrasta con la generale previsione di attribuzione alle Regioni di una potestà normativa di attuazione della legislazione statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. - Sulla materia del commercio, nel cui ambito sono espressamente comprese, fra l'altro, "l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti" e "l'attività di commercio dei pubblici esercizi", cfr. sentenza n. 205/2001 (richiamata). - Sulla potestà attuativa destinata a esplicarsi in ordine ad aspetti della materia rimasti alla competenza dello Stato, v. sentenza (richiamata) n. 159/2001. - Sulle norme regolamentari statali efficaci fino a quando la Regione non adotti, nella stessa materia, proprie norme di attuazione, v. sentenza (richiamata) n. 165/1989.
Art. 25 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali · Art. 3 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 · Art. 40 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali · Art. 6 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112