Art. 10 — Certificati di assicurazione
I certificati di assicurazione devono contenere le informazioni seguenti:
- a)denominazione della nave, numero IMO e porto di immatricolazione;
- b)nome e luogo della sede principale dell'armatore;
- c)tipo e durata dell'assicurazione;
- d)denominazione e sede principale del soggetto che fornisce l'assicurazione e luogo nel quale e' stato sottoscritto il contratto di assicurazione. I certificati di assicurazione devono essere redatti o in lingua inglese, o in francese o in spagnolo e, qualora redatti in lingua diversa, devono contenere una traduzione certificata in una delle predette lingue. La trasmissione dei certificati alle autorita' marittime competenti per l'espletamento dei controlli dello Stato di approdo, da parte delle navi che entrano nei porti o transitano nelle acque territoriali italiane, dovra' avvenire in formato cartaceo o elettronico con le modalita' previste dal decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53.
Testo vigente dal 26 luglio 2012
