Art. 460 c.nav. — Indicazioni della polizza ricevuta per l'imbarco e della polizza di carico

La polizza ricevuto per l'imbarco deve essere datata e sottoscritta da chi la rilascia, e deve enunciare:

  • a)il nome e il domicilio del vettore;
  • b)il nome e il domicilio del caricatore;
  • c)il luogo di destinazione, e, quando la polizza e' nominativa, il nome e il domicilio del destinatario;
  • d)la natura, la qualita' e la quantita' delle cose da trasportare, nonche' il numero dei colli e le marche che li contrassegnano;
  • e)lo stato apparente delle merci o degli imballaggi;
  • f)il luogo e la data di consegna. La polizza di carico, parimenti datata e sottoscritta da chi la rilascia, oltre le indicazioni richieste per la polizza ricevuto per l'imbarco, deve enunciare:
  • g)il nome o il numero, l'ufficio di iscrizione e la nazionalita' della nave;
  • h)il luogo e la data di caricazione.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art460 · fonte del testo

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