Art. 9 — Diritto speciale di prelievo

Il diritto speciale di prelievo di cui agli articoli 7 e 8 e' l'unita' di conto del Fondo monetario internazionale come attestata dal Ministero dell'economia e delle finanze alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Testo vigente dal 26 luglio 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;111~art9 · fonte del testo