Art. 9 — Diritto speciale di prelievo
Il diritto speciale di prelievo di cui agli articoli 7 e 8 e' l'unita' di conto del Fondo monetario internazionale come attestata dal Ministero dell'economia e delle finanze alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Testo vigente dal 26 luglio 2012
