Art. 120 — Informazione precontrattuale

(( Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo 109, comma 2, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni:

  • a)nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo della sede dell'attivita' e lo status di intermediario assicurativo;
  • b)se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all'articolo 119-ter, comma 3;
  • c)le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti degli intermediari assicurativi nonche' le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione;
  • d)la sezione del registro in cui e' iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato;
  • e)se l'intermediario agisce su incarico del cliente o se agisce in nome e per conto di una o piu' imprese di assicurazione. Le imprese di assicurazione prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni:
  • a)denominazione sociale, indirizzo della sede legale e lo status di impresa di assicurazione;
  • b)se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all'articolo 119-ter, comma 2;
  • c)le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti delle imprese di assicurazione nonche' le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione. Il distributore consegna al contraente, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, la documentazione di cui all'articolo 185. Agli intermediari a titolo accessorio si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d). Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al presente articolo e agli articoli 119-ter, 120-bis e 120-ter i distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi. 6. L'IVASS, con regolamento, individua le modalita' applicative del presente articolo.)) 45
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68

45

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Testo vigente dal 1 luglio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2015 al 1 luglio 2018. 363 parole tolte, 288 parole aggiunte in 12 capoversi.

Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo 109, comma 2, tolto: e quelli di cui all'articolo 116, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le tolto: informazioni stabilite dall'IVASS, con regolamento, nel rispetto di quanto disposto con il presente articolo. In relazione al contratto proposto, gli intermediari assicurativi dichiarano al contraente aggiunto: seguenti informazioni:

a) tolto: se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale, dovendo in tal caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente aggiunto: nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo della sede dell'attivita' e lo status di intermediario assicurativo;

b) se tolto: propongono determinati prodotti in virtu' di un obbligo contrattuale con una o piu' imprese di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la denominazione di tali imprese aggiunto: fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all'articolo 119-ter, comma 3;

aggiunto: c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti degli intermediari assicurativi nonche' le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione;

aggiunto: d) la sezione del registro in cui e' iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato;

tolto: c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali conaggiunto: e) se l'intermediario agisce su incarico del cliente o se agisce in nome e per conto di una o piu' imprese di assicurazionetolto: , nel qual caso essi comunicano, su richiesta del cliente, la denominazione delleaggiunto: . Le imprese di assicurazione tolto: con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni. In ogni caso, prima della conclusione del contrattotolto: , l'intermediario assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali e' obbligata l'impresa di assicurazione. L'IVASS, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle cognizioni e della capacita' professionale degli addetti all'attivita' di intermediazione, disciplina con regolamento: aggiunto: e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni:

aggiunto: a) denominazione sociale, indirizzo della sede legale e lo status di impresa di assicurazione;

aggiunto: b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all'articolo 119-ter, comma 2;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: a) le regole di presentazione e di comportamento nei confronti del contraente, con riferimento agli obblighi di informazione relativi all'intermediario medesimo e ai suoi rapporti, anche di natura societaria, con l'impresa di assicurazione, alle caratteristiche del contratto proposto in relazione all'eventuale prestazione di un servizio di consulenza fondata su una analisi imparziale o all'esistenza di obblighi assunti per la promozione e l'intermediazione con una o piu' imprese di assicurazione;

tolto: b) le modalita' con le quali e' fornita l'informazione al contraente, prevedendo i casi nei quali puo' essere effettuata su richiesta, fermo restando che le esigenze di protezione richiedono, di regola, l'uso della lingua italiana e la comunicazione su un supporto accessibile e durevole, al piu' tardi subito dopo la conclusione del contratto;

tolto: c) le modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta;

tolto: d) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 329aggiunto: c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti delle imprese di assicurazione nonche' le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione. Il distributore consegna al contraente, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, la documentazione di cui all'articolo 185. Agli intermediari a titolo accessorio si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d). Sono esclusi dagli obblighi informativi tolto: gli intermediari di assicurazione aggiunto: di cui al presente articolo e agli articoli 119-ter, 120-bis e 120-ter i distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativiaggiunto: . 6. L'IVASS, con regolamento, individua le modalita' applicative del presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68

    Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art120 · fonte del testo

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