Art. 2 — Funzioni statali in materia di viabilità
Rimane in capo allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di grandi reti viarie di trasporto. Spetta, in particolare allo Stato:
- a)la fissazione di indirizzi normativi generali per la pianificazione pluriennale, la programmazione, la progettazione e la realizzazione della rete stradale nazionale;
- b)la determinazione di criteri normativi omogenei per la fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonche' per l'esposizioni di pubblicita' lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete nazionale;
- c)la fissazione dei principi fondamentali in materia di informazione stradale. Resta ferma la competenza normativa esclusiva dello Stato nelle materie concernenti:
- a)la disciplina della circolazione veicolare ai fini di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblici e della difesa;
- b)la definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e alle loro pertinenze ed alla segnaletica stradale;
- c)la disciplina della prevenzione degli incidenti e della sicurezza della circolazione stradale. Rimangono altresi' in capo allo Stato, in relazione ad esigenze di unitarieta', le funzioni amministrative relative:
- a)alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285;
- b)alla informazione dell'opinione pubblica con finalita' prevenzionali ed educative ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285;
- c)alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;
- d)alla pianificazione e programmazione, nonche' progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione della rete autostradale e dei trafori, sia direttamente che in concessione;
- e)alla pianificazione e programmazione, nonche' progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione della rete stradale nazionale di collegamento confinario di cui all'elenco allegato sub C);
- f)((alla)) pianificazione e programmazione della rete stradale nazionale di cui all'elenco allegato sub B);
- f-bis)((all'esecuzione, manutenzione e gestione di nuove opere di interesse statale, definendo termini, modalita', forme di attuazione, finanziamenti e oneri));
- g)alla determinazione delle tariffe autostradali ed ai criteri di determinazione dei piani finanziari delle societa' concessionarie;
- h)all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;
- i)all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade;
- l)al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe ed alla stipula delle relative convenzioni;
- m)alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla esposizione della pubblicita';
- n)alla regolamentazione della circolazione veicolare, anche ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per esigenze di sicurezza pubblica e della circolazione, di tutela della salute e di carattere militare. ((Ai sensi dell'articolo 47, primo comma, dello Statuto, le funzioni di cui al comma 3, lettere e), f) e f-bis), sono esercitate previa intesa con la Regione.)) Le funzioni concernenti la pianificazione e programmazione delle grandi opere relative alla rete autostradale e ai trafori sono esercitate sulla base di intese generali quadro con la Regione.
Testo vigente dal 18 febbraio 2025
