Art. 2 — Funzioni statali in materia di viabilità

Rimane in capo allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di grandi reti viarie di trasporto. Spetta, in particolare allo Stato:

  • a)la fissazione di indirizzi normativi generali per la pianificazione pluriennale, la programmazione, la progettazione e la realizzazione della rete stradale nazionale;
  • b)la determinazione di criteri normativi omogenei per la fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonche' per l'esposizioni di pubblicita' lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete nazionale;
  • c)la fissazione dei principi fondamentali in materia di informazione stradale. Resta ferma la competenza normativa esclusiva dello Stato nelle materie concernenti:
  • a)la disciplina della circolazione veicolare ai fini di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblici e della difesa;
  • b)la definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e alle loro pertinenze ed alla segnaletica stradale;
  • c)la disciplina della prevenzione degli incidenti e della sicurezza della circolazione stradale. Rimangono altresi' in capo allo Stato, in relazione ad esigenze di unitarieta', le funzioni amministrative relative:
  • a)alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285;
  • b)alla informazione dell'opinione pubblica con finalita' prevenzionali ed educative ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285;
  • c)alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;
  • d)alla pianificazione e programmazione, nonche' progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione della rete autostradale e dei trafori, sia direttamente che in concessione;
  • e)alla pianificazione e programmazione, nonche' progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione della rete stradale nazionale di collegamento confinario di cui all'elenco allegato sub C);
  • f)((alla)) pianificazione e programmazione della rete stradale nazionale di cui all'elenco allegato sub B);
  • f-bis)((all'esecuzione, manutenzione e gestione di nuove opere di interesse statale, definendo termini, modalita', forme di attuazione, finanziamenti e oneri));
  • g)alla determinazione delle tariffe autostradali ed ai criteri di determinazione dei piani finanziari delle societa' concessionarie;
  • h)all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;
  • i)all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade;
  • l)al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe ed alla stipula delle relative convenzioni;
  • m)alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla esposizione della pubblicita';
  • n)alla regolamentazione della circolazione veicolare, anche ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per esigenze di sicurezza pubblica e della circolazione, di tutela della salute e di carattere militare. ((Ai sensi dell'articolo 47, primo comma, dello Statuto, le funzioni di cui al comma 3, lettere e), f) e f-bis), sono esercitate previa intesa con la Regione.)) Le funzioni concernenti la pianificazione e programmazione delle grandi opere relative alla rete autostradale e ai trafori sono esercitate sulla base di intese generali quadro con la Regione.

Testo vigente dal 18 febbraio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 febbraio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 4 maggio 2004 al 18 febbraio 2025. 12 parole tolte, 34 parole aggiunte in 3 capoversi.

f) tolto: all'intesa con la Regione sulla aggiunto: alla pianificazione e programmazione della rete stradale nazionale di cui all'elenco allegato sub B);

aggiunto: f-bis) all'esecuzione, manutenzione e gestione di nuove opere di interesse statale, definendo termini, modalita', forme di attuazione, finanziamenti e oneri;

… della circolazione, di tutela della salute e di carattere militare. Ai sensi dell'articolo 47 tolto: dello statutoaggiunto: , primo comma, dello Statuto, le funzioni di cui al comma 3, tolto: lettera e aggiunto: lettere e), f) e f-bis), sono esercitate tolto: dallo Stato d'intesa aggiunto: previa intesa con la Regione. Le funzioni concernenti la pianificazione e programmazione delle grandi opere relative alla rete autostradale e ai trafori sono esercitate sulla base di intese generali quadro con la Regione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-04-01;111~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari