Art. 1 — Funzioni trasferite in materia di viabilità

Sono trasferite alla Regione, in base all'articolo 4, primo comma, n. 9), e all'articolo 8 dello statuto, tutte le funzioni amministrative in materia di pianificazione, di programmazione, di progettazione, di esecuzione, di manutenzione, di gestione, di nuova costruzione o di miglioramento, nonche' vigilanza delle reti stradali regionale e nazionale ricadenti sul territorio regionale come individuate, rispettivamente, negli elenchi allegati sub A) e B), fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3, lettera f).

Testo vigente dal 4 maggio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-04-01;111~art1 · fonte del testo

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