Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]dell'Agente della riscossione (articolo 2 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)

[2]1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attivita' di cui all'articolo 210, relativamente alle quote affidatele, assicurando:

  • a)la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 102, ovvero dall'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel pi ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali;
  • b)il tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito, effettuato con le modalita' di cui alla lettera a);
  • c)la gestione delle attivita' di recupero coattivo conformemente a quanto pianificato annualmente ai sensi dell'articolo 210;
  • d)la trasmissione telematica all'ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo altresi' le ulteriori modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonche' le riscossioni effettuate nel mese precedente. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art226 · fonte del testo

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