Art. 25 — Responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento

((1. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, quando l'operazione di pagamento e' disposta dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e' responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al pagatore ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'operazione conformemente all'articolo 20, comma 1.)) Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e' responsabile ai sensi del comma 1, rimborsa senza indugio al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se l'operazione e' stata eseguita a valere su un conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. ((La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)). (( Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1, mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto di pagamento del beneficiario medesimo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento di quest'ultimo non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al beneficiario in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento. )) (( Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, quando l'operazione di pagamento e' disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e' responsabile nei confronti del proprio utente della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente all'articolo 20, comma 3 ed e' tenuto a trasmettere l'ordine di pagamento in questione senza indugio. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al beneficiario non puo' essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento. )) (( Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e' responsabile nei confronti del beneficiario per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 ed e' tenuto a mettergli a disposizione l'importo dell'operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non puo' essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. )) (( Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento ai sensi dei commi precedenti, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e' responsabile nei confronti del pagatore ed e' tenuto a rimborsare al pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo. )) (( L'obbligo di cui al comma 6 non si applica se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dimostra che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione, anche se con lieve ritardo. In questo caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario accredita l'importo al proprio utente con data valuta non successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. )) (( Indipendentemente dalla responsabilita' di cui ai commi da 1 a 6, quando un'operazione di pagamento non e' eseguita o e' eseguita in modo inesatto, i prestatori di servizi di pagamento si adoperano senza indugio e senza spese, su richiesta dei rispettivi utenti, a rintracciare l'operazione di pagamento, e li informano del risultato. )) (( I prestatori di servizi di pagamento sono inoltre responsabili nei confronti dei rispettivi utenti di tutte le spese ed interessi loro imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento. ))

Testo vigente dal 13 gennaio 2018

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 25, dalle Rassegne del Massimario.

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Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 2010 al 13 gennaio 2018. 92 parole tolte, 259 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Quando l'operazione di pagamento e' disposta dal pagatore, fattiaggiunto: 1. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, aggiunto: quando l'operazione di pagamento e' disposta dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e' responsabile nei confronti di … pagamento del beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'operazione conformemente all'articolo 20, comma 1. tolto: In tale caso, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e' responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e' responsabile ai sensi … situazione come se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. tolto: Nei casi di cui al comma 2 il pagatore puo' scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l'esecuzione dell'operazione di pagamento. Restano salvi il diritto di rettifica di cui all'articolo 9 e la responsabilita' di cui al comma 8 aggiunto: La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1, tolto: egli mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto aggiunto: di pagamento del beneficiario medesimo. aggiunto: La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento di quest'ultimo non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al beneficiario in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, quando … beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiariotolto: :

tolto: a) e' responsabile nei confronti tolto: di quest'ultimo aggiunto: del proprio utente della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente all'articolo 20, comma 3tolto: ;

tolto: b) trasmette senza indugio aggiunto: ed e' tenuto a trasmettere l'ordine di pagamento in questione tolto: al aggiunto: senza indugio. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al beneficiario non puo' essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del tolto: pagatore;

tolto: c) aggiunto: beneficiario e' responsabile nei confronti del beneficiario tolto: del aggiunto: per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 aggiunto: ed e' tenuto a mettergli a disposizione l'importo dell'operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non puo' essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento ai sensi tolto: del comma 5 aggiunto: dei commi precedenti, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e' responsabile nei confronti del … quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. aggiunto: La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dimostra che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione, anche se con lieve ritardo. In questo caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario accredita l'importo al proprio utente con data valuta non successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. Indipendentemente dalla responsabilita' di cui ai commi da 1 a 6, quando un'operazione … eseguita in modo inesatto, i prestatori di servizi di pagamento si adoperano senza indugio aggiunto: e senza spese, su richiesta dei rispettivi tolto: utilizzatori, per aggiunto: utenti, a rintracciare l'operazione di pagamento, e li informano del risultato. I prestatori di servizi di pagamento sono inoltre responsabili nei confronti dei rispettivi tolto: clienti aggiunto: utenti di tutte le spese ed interessi loro tolto: imputate aggiunto: imputati a seguito della mancata tolto: o inesattaaggiunto: , inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art25 · fonte del testo

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