Art. 14 — Richieste di rimborso per operazioni di pagamento autorizzate disposte dal beneficiario o per il suo tramite

Il pagatore puo' chiedere il rimborso di cui all'articolo 13 entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. Il prestatore di servizi di pagamento rimborsa l'intero importo dell'operazione di pagamento, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo, entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta. In tale ultimo caso comunica al pagatore il suo diritto di presentare un esposto alla Banca d'Italia ovvero di ricorrere ai sistemi stragiudiziali di cui all'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ove non accetti la giustificazione fornita. (( Il diritto del prestatore di servizi di pagamento di rifiutare il rimborso di cui al comma 2 non si applica nel caso di cui all'articolo 13, comma 3-bis. ))

Testo vigente dal 13 gennaio 2018

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Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 2010 al 13 gennaio 2018. 37 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… giustificazione fornita. Il diritto del prestatore di servizi di pagamento di rifiutare il rimborso tolto: non puo' essere esercitato, aggiunto: di cui al comma 2 non si applica nel caso di tolto: addebiti diretti, quando il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento hanno convenuto nel contratto quadro che il pagatore ha diritto al rimborso anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 13, comma tolto: 1 aggiunto: 3-bis.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art14 · fonte del testo

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