Notifica all'autorita' giudiziaria italiana nel caso di persona soggetta a intercettazione nel territorio dello Stato Quando e' disposta, senza richiesta di assistenza tecnica, l'intercettazione di un dispositivo, anche di sistema informatico o telematico, in uso a persona che si trovi nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica, trasmette immediatamente al giudice per le indagini preliminari la notificazione dell'avvio delle operazioni effettuata dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro che procede. Il giudice per le indagini preliminari ordina l'immediata cessazione delle operazioni se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo l'ordinamento interno, le intercettazioni non sono consentite e ne da' contestuale comunicazione al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica senza ritardo, e comunque non oltre novantasei ore dalla ricezione della notifica, da' comunicazione all'autorita' giudiziaria dello Stato membro del provvedimento di cessazione delle operazioni e della non utilizzabilita' a fini di prova dei risultati delle intercettazioni eseguite.

Testo vigente dal 13 luglio 2017

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 24, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108~art24 · fonte del testo

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