Art. 3 — Condizioni relative alle fusioni transfrontaliere
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19.
Abrogato dal 3 luglio 2023
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19.
Abrogato dal 3 luglio 2023
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 2008 al 3 luglio 2023. 64 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Una fusione transfrontaliera e' consentita solo tra tipi di societa' alle quali la legge applicabile permette di fondersi. Una societa' cooperativa a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile non puo' partecipare ad una fusione transfrontaliera. Una fusione transfrontaliera attuata in conformita' del presente decreto legislativo soddisfa il requisito di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 MARZO 2023, N. 19
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;108~art3 · fonte del testo
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