Art. 2 — Ambito di applicazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19.
Abrogato dal 3 luglio 2023
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19.
Abrogato dal 3 luglio 2023
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 2008 al 3 luglio 2023. 205 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il presente decreto legislativo si applica alle fusioni transfrontaliere tra una o piu' societa' di capitali italiane ed una o piu' societa' di capitali di altro Stato membro, la cui sede sociale o amministrazione centrale o centro di attivita' principale sia stabilito nella Comunita' europea. Il presente decreto legislativo si applica alle fusioni transfrontaliere alle quali partecipino o risultino societa' diverse dalle societa' di capitali o societa' di capitali che non abbiano nella Comunita' europea ne' la sede statutaria, ne' l'amministrazione centrale, ne' il centro di attivita' principale, purche' l'applicazione della disciplina di recepimento della direttiva 2005/56/CE a tali fusioni transfrontaliere sia parimenti prevista dalla legge applicabile a ciascuna delle societa' di altro Stato membro partecipanti alla fusione medesima. Non si applica l'articolo 19 se non partecipano alla fusione transfrontaliera societa' di cui al comma 1. Fuori dai casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano gli articoli 3, commi 1 e 2, e gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 18. Il presente decreto legislativo non si applica alla fusione transfrontaliera cui partecipi una societa' di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 MARZO 2023, N. 19
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;108~art2 · fonte del testo
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