Art. 17 — Invalidità della fusione transfrontaliera
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19.
Abrogato dal 3 luglio 2023
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19.
Abrogato dal 3 luglio 2023
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 2008 al 3 luglio 2023. 34 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Non puo' essere pronunciata l'invalidita' della fusione transfrontaliera che abbia acquistato efficacia ai sensi dell'articolo 15. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno spettante ai soci e ai terzi danneggiati dalla fusione transfrontaliera.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 MARZO 2023, N. 19
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;108~art17 · fonte del testo
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